Le norme in materia di bevande alcoliche per i pubblici esercizi

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16 Maggio 2023

In considerazione dell’avvicinarsi della stagione estiva ed in relazione all’esito dei controlli in corso, Fipe-Confcommercio Verona ritene sia d’interesse riassumere le regole che riguardano la vendita e la somministrazione di alcolici, anche in vista del convegno “Bevi Responsabilmente” che l’Associazione organizzerà assieme al Comune di Verona il prossimo 25 maggio alle ore 15.30 e di cui forniremo ulteriori dettagli più avanti.


Somministrazione o vendita ai minori di 18 anni (illecito amministrativo)
L’art.14-ter della L. 125/2001 così come modificato dall’art.12 D.L. 14/2017, prescrive il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
Per ottemperare correttamente a tale prescrizione, l’esercente all’atto di acquisto deve chiedere l’esibizione di un documento di identità all’avventore che voglia acquistare o consumare in loco una bevanda alcolica; tale richiesta può essere evitata solo nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
L’inosservanza di tale divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Qualora il fatto sia commesso più di una volta, si applica una sanzione pecuniaria più consistente (da 500 a 2.000 euro) e potrà anche essere prevista la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.


Somministrazione a minori di 16 anni (illecito penale).

Qualora la bevanda alcolica venga somministrata ad un minore di 16 anni, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’operatore incorre in una responsabilità penale, che può comportare la condanna alla pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o alla pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero alla pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi (art. 689 c.p., comma 1, e art. 52, comma 2, lettera b), D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).


Potrebbe anche incorrere nella sospensione dall’esercizio dell’attività, mentre nel caso di reiterazione è prevista altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro.

 

Divieto di somministrazione di bevande alcoliche a infermi di mente
L’art.689 c.p., oltre a disciplinare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, punisce con le medesime sanzioni l’operatore che somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità.


Divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Le medesime pene di cui al capoverso precedente sono previste per chiunque somministri bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza. Qualora il colpevole sia un esercente, un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi e bevande, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio.
Somministrazione con distributori automatici
La legge regionale del Veneto n. 29/2007 (art. 13, comma 3) prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche attraverso i distributori automatici.

Divieto di adibire i minori alla somministrazione di bevande alcoliche
Ai sensi dell’art. 188 R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS), “i minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio”.

Obbligo di servizio
L’art. 187 del Regolamento del T.U.L.P.S. stabilisce che “salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Tra i motivi legittimi rientrano, evidentemente, tutte le fattispecie soggettive (legate allo stato, età, etc.) dell’avventore, così come quelle oggettive (essenzialmente i limiti di orario previsti per la somministrazione e vendita).

Limiti agli orari di somministrazione e vendita
Sono tutt’ora in vigore le norme che vietano la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6.
(L.R. Veneto 29/2007; art. 6 comma 2, D.L. n. 117/2007, modificato dall’art. 54 Legge n. 120/2010).
La vendita delle bevande alcoliche deve interrompersi nella fascia oraria notturna 24-6.
In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
In caso di reiterazione nell’arco di un biennio, è inoltre disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione o dell’esercizio dell’attività per un periodo da sette a trenta giorni.


Tabelle alcolemiche e precursori
Nei locali con orario di apertura che si prolunga oltre le ore 24 è obbligatorio esporre le cosiddette “tabelle alcolemiche” (che possono essere ritirate gratuitamente presso le nostre sedi) e mettere a disposizione dei clienti (… anche a pagamento) i “precursori” (c.d. etilometri), facendo attenzione alla loro data di scadenza.
L’inosservanza dell’obbligo espone l’esercente alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro.


Il convegno informativo
FIPE Confcommercio Verona, assieme al Comune di Verona, sta organizzando un convegno specifico, con la presenza di autorevoli relatori, che ha lo scopo di informare gli esercenti su tutti i diritti e doveri collegati alla somministrazione di alcolici.
Durante l’incontro saranno inoltre chiariti tutti i dubbi operativi e saranno fornite le risposte ai quesiti dei partecipanti. L’incontro si terrà giovedì 25 maggio, nel pomeriggio dalle 15.30-17.30.


Appena disponibili seguiranno ulteriori dettagli, con le indicazioni per riservare la Vostra partecipazione.


Per maggiori informazioni e per il ritiro gratuito delle tabelle informative e delle tabelle alcolemiche potete contattare l’area soci (045.8060813 – 865; Questo indirizzo email Γ¨ protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

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