Pratiche commerciali sleali, una norma anche per il mediatore merceologico

Categoria: Norme & Adempimenti
22 Giugno 2022

Come noto il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”. Dal 15 giugno 2022 tutti i contratti di cessione, in corso di esecuzione, di prodotti agricoli ed alimentari devono essere adeguati a tali disposizioni. Il decreto si applica alle cessioni di prodotti in cui il fornitore (venditore) abbia sede in Italia, indipendentemente dall’entità del fatturato del fornitore e di quello dell’acquirente. Ma interessa, di fatto anche il no-food.

 

La disciplina opera nelle relazioni tra clienti e fornitori in tutta la filiera (e quindi ad es. dal produttore agricolo all’azienda di trasformazione, da quest’ultima alla catena distributiva, ecc.), mentre non si applica ai contratti di cessione conclusi con il consumatore finale. Non si applica inoltre nei casi di cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative/organizzazioni di produttori di cui essi sono soci.

 

La nuova disciplina definisce le condizioni inderogabili che devono essere inserite nei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, ponendosi l’obiettivo di contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori.

 

L’art. 3 punto 2 del decreto stabilisce che tutti i contratti di cessione devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti.

 

All’interno del contratto devono inoltre essere indicate la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto), le modalità di consegna e di pagamento.

 

I documenti di trasporto o di consegna, le fatture e gli ordini di acquisto non assolvono all'obbligo della forma scritta, se non nel caso in cui tra acquirente e fornitore sia stato preventivamente stipulato un accordo quadro.

 

La violazione della disposizione di cui al sopracitato art. 3, punto 2, è punita molto severamente, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere il 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento e comunque non può essere inferiore a € 2.000.

 

Ed ancora: all’art. 3 punto 4 è previsto che la durata dei contratti di cessione non possa essere inferiore a dodici mesi, salvo che in caso di deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive associazioni di categoria ed anche la violazione di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’acquirente che può arrivare fino al 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento e comunque non inferiore a € 10.000.

 

Appare subito evidente la rilevanza e l’importanza che il legislatore ha voluto attribuire al contenuto dei contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.

 

Ma non solo: il legislatore, dopo aver definito le condizioni che devono essere presenti all’interno dei contratti, ha definito espressamente quali siano le pratiche commerciali considerate sleali, e quindi vietate, raggruppandole in due articoli, l’art. 4 (che recepisce prevalentemente le indicazioni comunitarie contenute nella direttiva UE 2019/633) e l’art. 5 che invece raccoglie le ulteriori ipotesi che il nostro legislatore ha voluto aggiungere rispetto a quelle definite nella direttiva comunitaria come pratiche da ritenersi in contrasto con i principi di correttezza e buona fede contrattuale, e quindi sleali.

 

Per eventuali violazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto rilevanti che raggiungono il 5 % del fatturato dell’ultimo esercizio, o entità minime che vanno dai 5.000 ai 30.000 euro a seconda del tipo di violazione.

 

A vigilare sull’effettiva applicazione della nuova disciplina, anche al fine dell’applicazione delle predette sanzioni, è stato posto il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (ICQRF), che potrà collaborare nella sua attività di controllo che le altre Autorità di contrasto degli altri Stati membri della Unione Europea.

 

L’impatto di tale nuova disciplina sarà importante anche per l’attività del mediatore merceologico.

In molti settori del comparto agroalimentare la forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti è oramai una prassi, ma in altri, quale ad esempio quello dell’ortofrutta, è ancora molto diffuso l’accordo verbale, la cd. stretta di mano.

Non potrà più essere così, considerate come sopra detto le sanzioni legate alla violazione delle disposizioni imperative, per cui tutti gli operatori, compresi i mediatori merceologici, dovranno prestare l’adeguata attenzione al rispetto della disciplina, sia con riferimento alla forma scritta che al contenuto delle singole clausole contrattuali, in modo che le stesse risultino conformi e rispettose del dettato normativo.

 

Il nuovo provvedimento legislativo dispone espressamente, all’art. 1 comma 4, che le norme contenute agli art. 3, 4, 5 e 7 costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, nonché che è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni.

 

E’ tuttavia precisato che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

 

Sappiamo che nell’ipotesi di declaratoria di nullità di una o più clausole potrebbe venir meno anche il diritto alla provvigione e se la stessa fosse già stata corrisposta dovrebbe essere restituita.

 

Evidenziamo quindi l’importanza, anche per il mediatore merceologico, di operare con una corretta ed aggiornata modulistica in quanto non solo è in gioco il diritto alla provvigione, ma vi potrebbe essere un coinvolgimento dello stesso in eventuali azioni risarcitorie avanzate da una delle parti, in presenza di contratti stipulati in violazione delle condizioni previste nel citato Decreto Legislativo, laddove come noto la giurisprudenza oramai consolidata ritiene, sulla base del criterio della media diligenza professionale, che il mediatore debba conoscere tutte le normative che riguardano il settore del suo intervento.

 

Di conseguenza, la violazione di tali normative, anche se contenuta in un contratto ove il mediatore non è parte diretta, potrebbe comportare un suo obbligo risarcitorio nell’ipotesi in cui il medesimo non fosse in grado di dimostrare che le parti hanno definito quel contenuto contrattuale nonostante le sue contrarie indicazioni.

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