Quota 102 e pensione ai superstiti, tutto quello che c'è da sapere

L’Inps con la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, entra nel merito del riconoscimento del diritto alla pensione Quota 102 al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps, così come gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto alla pensione anticipata al raggiungimento entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. 

Il diritto maturato entro il 31 dicembre di quest'anno può essere fatto valere anche successivamente a questa data, utile per il conseguimento della pensione.

 

Per questo è possibile:
cumulare per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps;
è vietato cumulare con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite massimo dei 5.000 euro lordi annui.

 

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi rimane valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, o figurativa). Per i dipendenti del settore privato, resta in vigore il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia.

 

È possibile inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni Inps (per es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali, per la quale occorre presentare domanda di ricongiunzione. In merito alla contribuzione INPGI si attendono maggiori dettagli (dal 1° luglio 2022 confluirà nell'Inps).


Decorrenza del trattamento pensionistico
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, dove il trattamento pensionistico sia liquidato da una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, dove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

La pensione Quota 102 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale sempre nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
L’incumulabilità vale per il periodo che va dalla data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. 

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Diritto Cristallizzato
L’Inps ribadisce che i 38 anni di contributi si possono raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto presentata dopo il 31 dicembre 2022. Ad esempio un assicurato nato nel 1958 che al 31 dicembre 2022 ha 34 anni di contributi può riscattare 4 anni di laurea anche nel 2023 maturando retroattivamente i requisiti contributivi richiesti per la pensione Quota 102.


Assegni straordinari
È confermata anche la possibilità di finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della pensione Quota 102. L’opzione è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In essi deve essere stabilito, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
L'Inps spiega anche che in questo caso l'assegno copre il periodo di finestra mobile (ovvero 3 mesi) per garantire il sostegno economico. La contribuzione correlata invece, è versata fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
TFS e TFR
Per i lavoratori del pubblico impiego resta in essere il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come accade normalmente) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:
12 mesi dal raggiungimento dall'età per la pensione di vecchiaia: 67 anni;
24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).
Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunga l'età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS e TFR potrebbe ridursi a 12 mesi.
Tale dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo fino a 45 mila euro.


Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alla sede del Patronato 50&PiùEnasco di Verona (tel. 045953502)

 

PENSIONE AI SUPERSTITI: SPETTA ANCHE AL CONIUGE SEPARATO PER COLPA O ADDEBITO

La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale che viene erogata nei confronti del coniuge superstite del pensionato deceduto (conosciuta anche come pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (la cosiddetta pensione indiretta).
Si tratta di una prestazione che spetta al coniuge superstite ed è pari al 60% della pensione di cui era titolare il defunto. Esistono però, delle situazioni che possono dar luogo all'impossibilità di riconoscimento della prestazione o di revoca della stessa in relazione all'evolversi del rapporto matrimoniale: una di queste è la separazione dei coniugi.
L’orientamento prevalente nella giurisprudenza è ormai concorde nel riconoscere la prestazione a tutti i coniugi separati, anche in caso di addebito a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno alimentare.
La Legge n.903 del 21.07.1965, art 22, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. Questa disposizione normativa richiede, come requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, solo l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
La circolare Inps n.185 del 2015 aveva precisato che anche il coniuge separato aveva diritto alla pensione ai superstiti e nel caso di addebito della separazione, che lo stesso avrebbe avuto diritto al trattamento in argomento solamente nel caso fosse stato titolare di assegno alimentare.
L’Inps oggi, segue l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione che afferma che non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato.
Quindi, in caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, si richiede come requisito soltanto l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo questo orientamento quindi, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite.

Nel caso in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata.
In questi casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Relativamente ai ricorsi amministrativi pendenti, che riguardano la pensione ai superstiti e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In questo caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere.


Nuove nozze
Il diritto alla percezione della prestazione ai superstiti viene meno nei casi in cui il coniuge superstite (separato o divorziato) contrae un nuovo matrimonio. In questo caso viene meno il diritto alla prestazione previdenziale ma al coniuge che è passato a nuove nozze deve essere attribuito un assegno una tantum. L’assegno dovrà essere pari a due annualità della pensione in godimento o della percentuale di pensione attribuita allo stesso coniuge in caso di contitolarità con i figli.


Conviventi more uxorio
È il caso di precisare che la pensione ai superstiti non può essere riconosciuta in favore del convivente more uxorio. Mentre vanno riconosciute anche alle persone unite civilmente al pensionato o all'assicurato deceduto ai sensi della recente legislazione sulle unioni civili.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&Più Enasco (tel.045.953502)




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