I FIGLI STUDENTI HANNO DIRITTO A PERCEPIRE LA PENSIONE AI SUPERSTITI?

DOMANDA

I figli studenti hanno diritto a percepire la pensione ai superstiti?

 

RISPOSTA

A seguito di richieste di chiarimento in materia, l'Inps ha fornito alcune precisazioni sul diritto dei figli studenti a percepire la pensione ai superstiti in particolari situazioni. Al riguardo si ricorda che, di norma, i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

 

Tali condizioni devono sussistere alla data dell'evento della morte del dante causa. Riconoscimento/sospensione diritto periodo di " vacatio studii" In caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l'iscrizione all'università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea specialistica, l'interessato conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.

 

La prestazione decorrerà, in tal caso, dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento, comprensivo dei ratei arretrati, sarà dovuto dal primo giorno del mese successivo alla data dell'avvenuta iscrizione. Non è, invece, possibile percepire la pensione da parte del figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, in quanto, in tali situazioni, il diritto alla prestazione resta sospeso fino alla data di ripresa degli studi. Riconoscimento/sospensione diritto periodo svolgimento attività lavorativa.

 

Secondo la normativa vigente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% (per l'anno 2015 euro 8.481,941) e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti. Diversamente, nel caso di superamento di tale limite, l'interessato non ha diritto al trattamento.

 

Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato deve dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell'anno di morte del dante causa ed il relativo periodo di percezione, nonché ogni variazione eventualmente intervenuta successivamente. Qualora il limite reddituale venga superato dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, l'Inps procederà alla revoca del trattamento pensionistico ed al recupero di quanto indebitamente corrisposto. Nei periodi in cui l'interessato maturi un reddito da lavoro retribuito superiore ai limiti richiesti, la pensione è sospesa. Nel caso in cui il reddito percepito risulti inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale come sopra previsto, il diritto alla prestazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento, con corresponsione dei relativi arretrati.




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