CCNL TERZIARIO: ULTERIORI CHIARIMENTI PER L'"EEG"

Corsi-di-formazioneA seguito di numerosi quesiti riguardanti le modalità di erogazione dell'elemento economico di garanzia (EEG), Confcommercio ha provveduto ad integrare i chiarimenti operativi sull'istituto contrattuale riportati nella nostra news del 19 novembre u.s..





Campo di applicazione

Si ribadisce innanzitutto che l'elemento economico non deve essere corrisposto ai lavoratori impiegati nelle aziende che applicano contratti collettivi di livello territoriale o che abbiano sottoscritto contratti aziendali, aventi ad oggetto erogazioni economiche aggiuntive rispetto alla normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL Terziario.
I c.d. terzi elementi provinciali, anche qualora successivi al 1973, (peraltro non più implementabili dal 1993) non possono essere considerati per l'assorbimento dell'elemento economico di garanzia, anche se corrisposti in forma maggiorata. Ciò in quanto il terzo elemento, di cui all'art. 202 CCNL Terziario, è ricompreso nella normale retribuzione ai sensi dell'art. 193, lettera c), CCNL Terziario.
Ai fini della maturazione del diritto all'EEG, devono sussistere in ogni caso due requisiti contemporaneamente: il lavoratore a tempo indeterminato o l'apprendista deve risultare iscritto nel LUL, con la medesima matricola, da almeno 6 mesi; deve essere in forza al 31 ottobre 2013.

Assorbimento

Si ribadisce che l'importo dell'EEG è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1 gennaio 2011. Si precisa che non possono essere assorbiti gli importi, di qualsiasi natura, che prevedono clausole esplicite di non assorbibilità.
Nel caso dei superminimi individuali corrisposti mensilmente ai lavoratori, gli stessi devono essere assorbiti considerando la sommatoria di tutte le 34 mensilità relative al periodo di copertura effettivamente lavorato, in quanto l'importo spettante per l'elemento economico di garanzia è  stato definito, dal CCNL, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle dipendenze nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.
Pertanto, considerato che l'EEG è assorbito fino a concorrenza, può accadere che superminimi individuali assorbibili superino l'importo dell'elemento economico previsto dal CCNL. In tal caso, ovviamente, l'EEG non viene corrisposto perché assorbito totalmente dai predetti elementi economici.
Analogo criterio deve applicarsi agli emolumenti percepiti dal lavoratore a titolo di una tantum nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.




Condividi!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Confcommercio Verona utilizza i cookies per migliorare l'usabilità del sito. Potete disabilitare i cookie, modificando le impostazioni del vostro browser.