TURISMO, INTESA SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

barIl 21 novembre u.s. è stato siglato l'accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore turismo tra FIPE, Federalberghi, Fiavet, Faita e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Ricordiamo di seguito i tratti generali della problematica rammentando che la legge n. 92/2012 (Cd Riforma del mercato del lavoro) ha modificato i termini per la successione di due contratti a termine con lo stesso lavoratore. Nello specifico il termine iniziale di 10 giorni è stato innalzato a 60, mentre quello di 20 giorni è stato innalzato a 90 rispettivamente per le ipotesi di contratto di durata fino a sei mesi e per le ipotesi di contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

 

Tuttavia il legislatore ha stabilito la possibilità per i contratti collettivi di prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga in alcune particolari situazioni: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

 

Successivamente l’articolo 46-bis della legge n. 134/2012 ha previsto che i predetti termini ridotti trovino applicazione in caso di attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 o individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali.

 

In questo contesto normativo le parti firmatarie dell’accordo, valutata l’esigenza di preservare la professionalità e l’occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, hanno stabilito che l’intervallo tra un contratto a termine ed un altro è fissato in 20 giorni (contratti fino a sei mesi) ovvero 30 giorni (contratti superiori a sei mesi) per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.


Pertanto i termini ridotti (20 o 30 giorni) di successione dei contratti a tempo determinato si applicheranno a tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato e in ogni altro caso previsto dalla contrattazione di secondo livello.

 

Entro il 30 giugno 2013 le parti si incontreranno per verificare le condizioni dell’eventuale continuità applicativa dell’intesa.

 

Va evidenziato che l’accordo in questione garantisce a imprese e lavoratori continuità occupazionale, valorizzando il contributo che le parti sociali - attraverso il contratto nazionale del turismo - hanno dato per una regolamentazione del mercato del lavoro efficiente ed equa.




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