SICUREZZA SUL LAVORO ALL' ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro fornisca a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, in materia di rischi generali e specifici rispetto ala mansione svolta (art. 37 D.Lgs. 81/2008 - Conferenza Stato-Regioni Accordo 21.12.2011).
L’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 prevede che i corsi di formazione per i lavoratori vadano realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.
Già da tempo all’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona è stato costituito l’Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro che ha compiti nella materia considerata.
In un recente accordo sindacale Confcommercio Verona, Filcams CGIL, Fisascat CISL ed Uiltucs UIL hanno concordato che l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona e l’Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro eserciteranno sempre più un ruolo attivo e propositivo nella realizzazione di quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
A tale riguardo l’ Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro fornirà riscontro alla richiesta di collaborazione avanzata dai datori di lavoro fornendo agli stessi  proprie indicazioni utili per la pianificazione e la realizzazione dell’attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Inoltre l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, nell’ambito di specifiche risorse economiche individuate di anno in anno,  implementerà la propria offerta formativa generale dando la possibilità alle aziende iscritte di utilizzare corsi gratuiti di formazione  generale, specialistica e di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro secondo le indicazioni dell’ Accordo Stato Regioni.
Si ricorda, sinteticamente, che la formazione deve avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro (o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro) e  al massimo entro 60 giorni dall'instaurazione del rapporto;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'accordo Stato Regioni prevede una formazione di base per tutte le categorie di almeno 4 ore, più una formazione specifica di 4 ore per la classe di rischio basso (quasi tutte le attività dei nostri settori), di 8 ore per la classe di rischio medio e di 12 ore per la classe di rischio alto.
Per coloro che occupano posti di responsabilità la durata dei corsi formativi è così suddivisa:

1) Preposti: oltre alla formazione specifica per i lavoratori, devono frequentare in aggiunta un modulo formativo della durata minima di 8 ore;

2) Dirigenti: devono frequentare un percorso formativo, suddiviso in quattro moduli della durata complessiva non inferiore a 16 ore.

Tutti i lavoratori, i preposti ed i dirigenti, devono infine frequentare percorsi formativi di aggiornamento, ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore.




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