DECRETO “SOSTEGNI”, LE DISPOSIZIONI IN TEMA LAVORO

Categoria: Norme & Adempimenti
26 Marzo 2021

lavoroIl 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021 il D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, in vigore dal 23 marzo 2021 e recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”. Si riassumono, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse in materia di lavoro subordinato.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 8, commi 1-8)

Con riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda:


per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 01 aprile 2021 ed il 30 giugno 2021, senza alcun contributo addizionale (comma 1);


per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (FIS-ASO e CIGD) per una durata massima di 28 settimane, collocate tra il 01 aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale (comma 2).

 

Le predette domande, a pena di decadenza, dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. Sostegni.


In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore dovrà inviare all’Istituto i dati necessari al pagamento o al saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Decorsi inutilmente tali termini, sarà a carico del datore il pagamento della prestazione e degli oneri connessi.


Novità rilevanti riguardano poi:
la sostituzione del modulo SR41 con il flusso telematico “UniEmens-Cig” per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o per il saldo delle anticipazioni delle stesse;


la facoltà per il datore di optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS o per l’anticipazione dell’indennità di integrazione salariale.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 8, commi 9-11)

Il D.L. Sostegni è intervenuto anche sulla proroga del divieto di licenziamento, disponendo la sospensione dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero di dipendenti):


fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori senza distinzione;


dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per i soli datori che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 e che presentino domanda per gli strumenti di integrazione salariale previsti dall’art. 8, commi n. 2 (CIGD e FIS-ASO) e n. 8 (CISOA), del D.L. Sostegni.


In entrambi i periodi, il divieto di licenziamento non opera in caso di:
cessazione definitiva dell’attività di impresa;


cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;


accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (e che potranno comunque beneficiare della NASpI);


fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; se l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 17)

Fino al 31 dicembre 2021 i contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (c.d. “causali”). Rimane in ogni caso ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.


Il D.L. Sostegni precisa inoltre che tale disposizione ha efficacia a partire dal 23 marzo 2021 e che, ai fini dell’applicazione di detta misura, non si tiene conto delle proroghe e dei rinnovi già intervenuti.


Conseguentemente, anche ai datori che ne hanno già usufruito in precedenza viene data la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi e nel rispetto, comunque, del limite massimo di 24 mensilità) i contratti a tempo determinato senza dover utilizzare le causali ordinariamente applicabili in forza del d.lgs. 81/2015.

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