CASSA INTEGRAZIONE, FRUIZIONE IMMEDIATA DELLE 18 SETTIMANE

Categoria: Norme & Adempimenti
19 Giugno 2020

Il decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52 prevede la possibilità attivare da subito gli ammortizzatori sociali Covid-19. E' così è venuta meno la problematica relativa al possibile verificarsi di periodi non coperti dai trattamenti di integrazione salariale per via della fruizione di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD in due tranche (la seconda pari a 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020) prevista dal Decreto “Rilancio”, eccezion fatta per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

La questione era stata più volte rappresentata da Confcommercio, anche a seguito delle molteplici segnalazioni pervenute dai territori, presso le competenti sedi, in audizione parlamentare, nonché mediante la presentazione di specifiche proposte emendative volte al superamento della rigida scansione temporale prevista per la fruizione dell’ulteriore periodo di 4 settimane.

 

Con l’entrata in vigore del provvedimento sono state dunque recepite le istanze rappresentate dall'associazione. Il decreto legge ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre. Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 settimane riconosciute anche prima di settembre.

 

Il decreto affida all’Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e in caso di esaurimento delle risorse stanziate l’Istituto non potrà emettere nuovi provvedimenti concessori. Il termine per la presentazione delle istanze è stato ridotto da 4 mesi a 1 mese già con l’entrata in vigore del D.L. Rilancio. 

 

Pertanto, fermo restando il principio generale secondo cui la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria, la norma introduce alcune specifiche rispetto determinate fattispecie che si evidenziano di seguito: il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (ovvero se la data di entrata in vigore è successiva alla scadenza ordinaria di cui sopra); il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite ai periodi dal 23 febbraio al 30 aprile; in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.

In caso di scelta da parte del datore di lavoro di pagamento diretto a carico dell’Inps per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al 30 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge, se tale data è posteriore quella ordinaria).
Oltre le scadenze indicate il trattamento di integrazione salariale resta a carico del datore di lavoro.

 

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