IL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" AI RAGGI X

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge "Cura Italia". Al suo interno le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia italiana.

 

In primo luogo c'è, per tutti i contribuenti, un rinvio tecnico: i versamenti Iva e delle altre ritenute in scadenza il 16 marzo, sono sospesi e rinviati di 4 giorni, al 20 marzo. Poi scattano le sospensioni: per le imprese più colpite dal coronavirus e che operano in un elenco di settori definito dal decreto c'è la sospensione di ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva di marzo; idem per i versamenti da autoliquidazione e i contributi previdenziali di marzo per le imprese con "ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro".

 

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio o, volendo, con un massimo di 5 rate mensili uguali a partire da maggio 2020. Bloccato pure ogni adempimento fiscale con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. Infine, sono sospesi gli accertamenti e le attività di riscossione, come preannunciato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Ecco le principali misure in sintesi:


AMMORTIZZATORI SOCIALI
Articolo 19 - Norme trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa è possibile richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all’assegno ordinario (FIS) per un periodo massimo di nove settimane con causale COVID-19. L’assegno ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti con possibilità di pagamento diretto.

Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in CIGS
Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario.


Articolo 21 - Assegno ordinario per i datori di lavoro con assegni di solidarietà in corso
Per le aziende iscritte al FIS che hanno già in corso un assegno di solidarietà, è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario.


Articolo 22 - Cassa integrazione in deroga
Le Regioni possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali (solo per imprese con più di 5 dipendenti), trattamenti CIGD fino a nove settimane per i datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e per le imprese commerciali e agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. È previsto il pagamento diretto.


SOSTEGNO A IMPRESE LAVORATORI E PROFESSIONISTI
Articolo 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi
I lavoratori dipendenti e autonomi possono fruire, per i figli fino a 12 anni, di un congedo per un periodo di quindici giorni con indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. Diritto dei genitori di assentarsi per i figli da 12 a 16 anni senza retribuzione e senza indennità. In alternativa bonus di € 600 per servizi di baby sitting.

Articolo 24 - Estensione permessi retribuiti legge 104
La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate (15 in totale) il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per le mensilità di marzo e aprile 2020.


Articolo 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori
Viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare ai periodi di malattia. Necessario comunque il certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante. Sono validi quelli rilasciati precedentemente. Il periodo non è utile ai fini della computabilità del periodo di comporto.


Articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori co.co.co
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti co.co.co. iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti AGO
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei lavoratori autonomi iscritti all’AGO (gestioni speciali) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2020 al 17 marzo 2020.


Articolo 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.


Articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo
Indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo per lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con reddito non superiore a € 50.000.


Articolo 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza
Contributi per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.


Articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza
Sostegno al reddito attraverso l’erogazione di una indennità per lavoratori dipendenti, autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività.


Articolo 46 - Sospensione termini dei licenziamenti
Per 60 giorni è precluso l’avvio delle procedure collettive e sono sospese quelle attualmente avviate. Per lo stesso periodo non è consentito risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamenti economici).


MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 49 - Fondo di garanzia PMI L.662/1996
Incremento di dotazione Fondo di Garanzia per le PMI per 1,5/MLD di euro. Tra le principali misure, si prevede per un arco di tempo di 9 mesi:
la gratuità della garanzia del Fondo;
l’innalzamento dell’importo massimo garantito, nel rispetto della disciplina UE, da 2,5 a € 5/MLN;
rimodulazione degli importi di copertura per gli interventi di garanzia diretta (80%) e per gli interventi di riassicurazione (Confidi, 90%);
l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, sotto determinate condizioni;
pur rimanendo escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi della disciplina UE, per le altre imprese l’accesso alla garanzia del Fondo è determinata senza riferimento al c.d. modulo andamentale;
l'allungamento automatico della garanzia del Fondo nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, anche già concessa dagli intermediari finanziatori;
la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese;
possibilità di estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI;
viene sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Articolo 54 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”
Consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà e con estensione, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. La dotazione di risorse per il 2020 è pari a € 400/MLN.


Articolo 55 - Sostegno finanziario alle imprese
Incentivazione della cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità di trasformarli in credito d’imposta.


Articolo 56 - Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
Moratoria straordinaria volta ad aiutare specificamente le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso prestiti o linee di credito già messe a disposizione da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:
a) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) a restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura si rivolge specificamente alle micro e PMI che – a condizione che non presentino esposizioni classificate in “deteriorato” - hanno subito gli effetti dell’epidemia: a questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.


Articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese che non accedono al Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996
In estrema sintesi, mediante meccanismi di garanzia e per consentire:
alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese;
a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti;
allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP.
I settori agevolabili ai sensi del presente articolo saranno individuati con apposito decreto ministeriale.

Articolo 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi per l'internazionalizzazione ai sensi del Fondo 394/81-SIMEST, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.


MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE


Articolo 60 – Rimessione in termini per i soggetti di maggiori dimensioni
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro (per i contribuenti con ricavi inferiori vd. articolo 62).


Articolo 61 - Sospensione dei versamenti per le imprese dei settori ristorazione, turismo, arte e cultura, trasporto ed educazione
Estensione della sospensione fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese del settore:
sportivo (impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori) e noleggio di attrezzature sportive;
culturale (teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali);
scommesse (ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse)
organizzazione corsi, fiere ed eventi (compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso) e noleggio attrezzature per manifestazioni e spettacoli
ristorazione (gelaterie, pasticcerie, bar e pub)
asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
termale di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
gestione gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
gestione stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
gestione di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift e servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
guida e assistenza turistica,
L'IVA di marzo è prorogata a maggio (versamento in unica soluzione o cinque rate)


Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Alle attività ̀ d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

 

Articolo 63 - Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro.


Articolo 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.


Articolo 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi
Credito d’imposta nella misura del 60 per cento del canone di locazione di marzo 2020 per attività la cui apertura non è consentita (non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020)


Articolo 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle e avvisi di accertamento che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.


Articolo 72 - Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
Istituito il fondo denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del covid-19
potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche
costituzione, nell’ambito del fondo rotativo Legge, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenticoncessi

Articolo 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno, di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici già previsti si applicano anche ai contratti di soggiorno e delle manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura per i quali si provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.


Articolo 89 - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
Istituisce, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 destinato a sostenere tali settori.


Articolo 91 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali per contratti
pubblici Esclude la responsabilità del debitore nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.


Articolo 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone
I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020, sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi.


Articolo 95 - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
Sospensione fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.


Articolo 96 - Indennità collaboratori sportivi
È riconosciuta l’indennità per lavoratori autonomi anche ai collaboratori sportivi.


Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.


Articolo 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente;
proroga al 30 giugno 2020 la trasmissione all’ISPRA dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.
termine al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.
proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese.

 

 

 

 

 

 

pdfadobePRINCIPALI DISPOSIZIONI DL 18 2020 CURA ITALIA




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