CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI, LE NOVITA'

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente passa da 2 a 4 giorni per l'anno 2018. 

 

 

La legge di bilancio 2017 ha previsto infatti la proroga dell'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'art. 4, co. 24, lett. a), L. n. 92/2012, nonché, per l'anno 2016, dall'art. 1, co. 205, L. n. 208/2015, anche per gli anni 2017 e 2018.

 

Il congedo può essere goduto, anche in via non continuativa, per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell'anno 2018. Il congedo è fruibile entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall'adozione o affidamento e non è frazionabile in ore.

 

Si ricorda inoltre che, per l'anno 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Difatti l'art. 1, co. 354, L. n. 232/2016, non ha prorogato per l'anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

 

In tal caso la fruizione del congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre di non fruire di un giorno di congedo maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post - partum. Il padre lavoratore ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.




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