CCNL TERZIARIO: A NOVEMBRE LA CORRESPONSIONE DELL’ E.E.G.

COMMESSACome previsto dal CCNL Terziario 30 marzo 2015 con la retribuzione di novembre 2017 dovrà essere corrisposto l'elemento economico di garanzia in presenza delle condizioni previste dallo stesso. Si forniscono di seguito i chiarimenti operativi sulle modalità di corresponsione dell'elemento.


Campo di applicazione
L'elemento economico deve essere corrisposto ai lavoratori impiegati nelle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che non abbiano sottoscritto contratti aziendali aventi ad oggetto erogazioni economiche aggiuntive rispetto alla normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL Terziario, salvo quanto specificato nel successivo punto "assorbimenti".

 

Importi

  Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti € 95,00 € 80,00 € 65,00
Aziende a partire da 11 dipendenti € 105,00 € 90,00 € 75,00



Modalità di corresponsione
L'importo compete ai lavoratori a tempo indeterminato, anche assunti con contratto di lavoro intermittente o in somministrazione, e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico con la medesima matricola per un periodo di almeno sei mesi continuativi.
Qualora, durante tale periodo, intervenga una assunzione a tempo indeterminato o una trasformazione da contratto a termine, il computo dei sei mesi decorrerà da tale ultima data.
Pertanto, in ogni caso, l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art.191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017.

Le frazioni di anno saranno computate, quindi, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Qualora si verificasse il caso di un lavoratore che abbia lavorato solo alcuni mesi (ma comunque superiori a 6) del periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017, l'importo dell'elemento economico di garanzia deve essere riproporzionato, quindi, dividendo l'importo previsto dal CCNL Terziario per 34, e moltiplicando il risultato per il numero di mesi del triennio di effettiva prestazione lavorativa, incluse le frazioni superiori o uguali a 15 giorni, ferma restando la permanenza in servizio al 31 ottobre.

Nei mesi di effettiva prestazione lavorativa devono computarsi anche i periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria). Diversamente, nel calcolo della quota spettante non devono considerarsi i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (astensione facoltativa), congedo di maternità anticipato o prolungato, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76 CCNL, ovvero sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal CCNL Terziario. Analogamente, per i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, sarà applicato lo stesso criterio di proporzionalità in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita (art. 17, d.lgs. n. 81/2015).

Con riferimento alla dimensione aziendale in funzione della quale varia l'entità dell'importo da corrispondere, deve essere utilizzata come discriminante l'organico ad ottobre 2017, secondo le regole Uniemens, prendendo in considerazione l'elemento <forza aziendale>.

Ai fini della determinazione della base di computo da considerare per l'erogazione dell'elemento economico di garanzia, occorre ricomprendere anche gli apprendisti in quanto rientranti nell'ambito di applicazione della norma contrattuale.

In caso di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017, la misura dell'importo dell'elemento economico di garanzia sarà calcolata in base all'ultimo livello conseguito.

Assorbimenti

La disciplina dell'elemento economico di garanzia prevede che l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015.

In particolare, i trattamenti economici da considerare ai fini dell'assorbimento dell'elemento di garanzia sono tutti quelli che l'azienda corrisponde anche unilateralmente ai lavoratori al 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di concessione. Quel che rileva, ai fini dell'assorbimento dell'elemento economico di garanzia, è pertanto che il lavoratore percepisca trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL Terziario.
Si precisa che non possono essere assorbiti gli importi, di qualsiasi natura, che prevedono clausole esplicite di non assorbibilità.

Si precisa altresì che la differenza retributiva derivante dal passaggio di livello non dovrà essere assorbita.

Nel caso dei superminimi individuali corrisposti mensilmente ai lavoratori, gli stessi devono essere assorbiti considerando la sommatoria di tutte le 34 mensilità relative al periodo di copertura effettivamente lavorato, in quanto l'importo spettante per l'elemento economico di garanzia è stato definito, dal CCNL, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle dipendenze nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017.
Pertanto, considerato che l'EEG è assorbito fino a concorrenza, può accadere che superminimi individuali assorbibili superino l'importo dell'elemento economico previsto dal CCNL. In tal caso, ovviamente, l'EEG non viene corrisposto perché assorbito totalmente dai predetti elementi economici.

Analogo criterio deve applicarsi agli emolumenti percepiti dal lavoratore a titolo di una tantum nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017.
I c.d. terzi elementi provinciali, anche qualora successivi al 1973, (peraltro non più implementabili dal 1993) non possono essere considerati per l'assorbimento dell'elemento economico di garanzia, anche se corrisposti in forma maggiorata. Ciò in quanto il terzo elemento, di cui all'art. 202 CCNL Terziario, è ricompreso nella normale retribuzione ai sensi dell'art. 193, lettera c), CCNL Terziario.




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