ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ESONERO CONTRIBUTIVO

Categoria: Norme & Adempimenti
13 Luglio 2017

La legge di bilancio 2017 ha introdotto l’esonero dal versamento contributivo per i datori di lavoro privati, che assumono studenti prima ospitati per le attività di alternanza scuola-lavoro. L’esonero ha un tetto massimo pari a 3.250 euro su base annua, mentre restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail, che vanno versati.

 

Le condizioni, per poter usufruire dell’incentivo, sono le seguenti:

Il beneficio, di cui sopra, riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La durata dell’esonero dal versamento contributivo è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione. I datori di lavoro, interessati all’esonero sopra descritto, devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

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