CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, ISTRUZIONI INPS

Pubblicato: Venerdì, 07 Luglio 2017 15:16

cameriereSi comunica che l'INPS, con circolare n. 107/2017, ha diffuso le istruzioni sul nuovo lavoro occasionale, introdotto dall'articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017. Da quanto si apprende daglio organi di stampa la procedura ivi descritta dovrebbe essere operativa dal 10 luglio p.v.

 

 

Limiti economici


Possono essere rese prestazioni di lavoro occasionali entro i seguenti limiti economici per anno civile (1 gennaio – 31 dicembre):

• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

I predetti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto del limite riferito a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto l'utilizzatore potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ai fini del rispetto del limite di 5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori, previsto dalla norma. Invece, i limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore (5.000 con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 in favore del medesimo utilizzatore), sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

E' previsto un ulteriore limite relativo alla durata delle prestazioni, pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Viene inoltre vietato il ricorso a prestazioni occasionali all'utilizzatore che abbia avuto nei sei mesi precedenti, o abbia in corso, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.

Si ricorda, infine, che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali ex d.lgs. n. 66/2003.

Utilizzatori

 

Nel rispetto dei limiti economici già ricordati, possono far ricorso al contratto di prestazione occasionale: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché, con le specifiche previste dalla legge, P.A. e imprese del settore agricolo.


E' vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali:

 

• da parte di imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
• in agricoltura, salvo le specifiche previste dalla legge;
• da parte di datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori si applicano le regole utilizzate nella dichiarazione contributiva UniEmens (elemento "forza aziendale") limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ove rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. Confcommercio ha già richiesto una verifica ai competenti uffici dell'INPS in merito all'inclusione degli apprendisti nel conteggio dei dipendenti, che sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 47, co. 3, d.lgs. n. 81/2015.

 

In particolare, devono essere ricompresi nel computo i lavoratori con qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), ricordando che i part-time sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno (con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'art. 9, d.lgs n. 81/2015), mentre i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre (secondo le modalità disciplinate dall'art. 18, d.lgs n. 81/2015).

 

Il periodo da prendere a riferimento per il calcolo è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

 

Nella prima fase di avvio, il requisito dimensionale verrà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

 

Compenso

 

La misura oraria del compenso è stabilita dalle parti, nel rispetto del livello minimo di legge di 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa.


L'importo del compenso giornaliero, tuttavia, non può essere inferiore a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

 

Al compenso vanno poi aggiunti i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

 

• contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33% (€ 2,97)
• premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5% (€ 0,32).

 

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti poi gli oneri di gestione pari all'1 %.

 

Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori

 

Prestatori e utilizzatori devono registrarsi preventivamente sul portale dell'INPS per poter utilizzare prestazioni occasionali.

 

Gli adempimenti di registrazione possono essere svolti:

 

• direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali;
• tramite i servizi di contact center INPS, sempre mediante l'utilizzo di credenziali personali;
• dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
• dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore.

 

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l'operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.

 

Gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire sulla piattaforma telematica le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

 

Comunicazioni

 

Dopo aver effettuato la registrazione, il ricorso al contratto di prestazione occasionale prevede un comunicazione di svolgimento della prestazione.

 

Va resa almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center, anche tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

 

Contiene le seguenti informazioni:

 

• i dati identificativi del prestatore;
• la misura del compenso pattuita;
• il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
• la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
• il settore di impiego del prestatore;
• altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

 

In questa sede andrà anche dichiarato se il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, appartiene ad una delle categorie previste dall'art. 54-bis, co. 8 (pensionato; studente di almeno venticinque anni di età; disoccupato, ex art. 19, d.lgs. 150/2015; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) .

 

La comunicazione può essere revocata, sempre avvalendosi della procedura telematica, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Decorso tale termine, quindi, l'INPS provvede ad erogare il compenso al prestatore, nonché a valorizzare la sua posizione assicurativa, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

 

La piattaforma telematica invierà al prestatore una mail o un sms per comunicargli:

 

• la trasmissione delle dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore, con l'indicazione dei termini generali della medesima;
• l'eventuale comunicazione di revoca. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione;
• la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa. Tale funzione è disponibile finché la prestazione non diventi irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).

 

L'INPS evidenzia che, anche in raccordo con l'INL, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

 

La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

 

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore abbia effettuato preventivamente il versamento della somma necessaria a coprire il compenso al prestatore e l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale, oltre che i costi di gestione. Le modalità di versamento sono a mezzo di modello F24 e con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito.

 

Le somme sono utilizzabili di norma entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

 

La trattenuta delle somme destinate agli oneri gestionali è effettuata al momento dell'acquisizione della dichiarazione di prestazione lavorativa. In caso di revoca della stessa, l'importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.

 

La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori

 

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

 

Per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l'INPS sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

 

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene o tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario o tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

 

Si ricorda che i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Sanzioni

 

Come previsto dalla legge, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

 

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti per l'accesso al contratto di prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a euro € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

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