IL DOPO VOUCHER: ECCO COSA DICE LA NUOVA DISCIPLINA

Pubblicato: Venerdì, 30 Giugno 2017 08:43

Contratti di lavoroSulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge n. 96/2017 che contiene, tra l’altro, la nuova disciplina delle prestazioni occasionali, sostitutiva dei cosiddetti “voucher”. Confcommercio esprime riserve in merito ai contenuti del provvedimento, che oltre a non rispondere in maniera esaustiva alle esigenze delle imprese dei nostri settori creano un’ingiustificata differenziazione tra le imprese in rapporto al numero dei dipendenti.


DEFINIZIONE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI E DISCIPLINA COMUNE

La legge definisce “prestazioni occasionali” le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

 

Ai fini della precedente lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;


sono computati in misura pari al 75% del loro importo.


Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.


Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

SOGGETTI UTILIZZATORI

Possono fare ricorso alle prestazioni occasionali:


a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il “libretto famiglia”;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di seguito indicati, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.

 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Per l’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

 

LIBRETTO DI FAMIGLIA

Ciascun utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità sopra riportate ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “libretto famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Ciascun libretto famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio INAIL, stabilito nella misura di 0,25 euro. Un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l’utilizzatore comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso sms o posta elettronica.

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore diverso dalla persona fisica per la quale è previsto il libretto di famiglia (quindi per esclusione le imprese, i professionisti ecc.) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra riportati.


Per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.


La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.


L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

 

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.


Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso sms o posta elettronica.


Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza di revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.


Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:


a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salve le eccezioni previste dall’articolo 54-bis, comma 14, lettera b);
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

SANZIONI

In caso di superamento del limite di importo per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, fissato dal comma 1, lettera c), dell’articolo 54-bis in 2.500 euro, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.


Con riferimento al contratto di prestazione occasionale, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui alle precenti lettere a), b), c) e d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


La normativa illustrata si potrà applicare una volta pubblicati i necessari chiarimenti da parte dell’INPS (fonti giornalistiche parlano di un inizio operativo il 10 luglio p.v.).


Si avvisano i nostri associati che, per illustrare più compiutamente la nuova normativa, a breve verranno organizzati degli specifici incontri sia nella nostra sede di Verona che in alcune delle nostre sedi territoriali.

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