APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE, INCENTIVI

L'Inps ha emanato il messaggio messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, con importanti chiarimenti sull'incentivo per l'assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, prorogati dalla legge di stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2017. 

 

Questa agevolazione riservata all'apprendistato di primo livello, era stata inizialmente introdotta in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015 per il 2016.

 

L'Incentivo prevede:

l'esclusione dal contributo di licenziamento (legge 28 giugno 2012, n. 92); riduzione dell’aliquota contributiva alla misura del 5%; sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari al 1,31%, e sgravio dall’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%. 


Si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Nel messaggio l’Istituto precisa che in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici si applicano solo ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

 

Inoltre si ricorda che per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, d. lgs. 81/2015) e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo.

 

Una ulteriore precisazione riguarda lo sgravio triennale di cui alla legge 183/2011 per le aziende con meno di 9 dipendenti . Tale agevolazione si è sovrapposta ai benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, ed è alternativa . Quindi se la durata del contratto di apprendistato supera i tre anni il datore di lavoro che abbia beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011, non potrà fruire dei benefici previsti dal d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo.

 

Infine nel messaggio vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens con i nuovi codici tributo, istituiti specificamente per la proroga del regime agevolativo, con le relative codifiche:

J9 - Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K9 - Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

1R - Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del d. lgs n.150/2015

Le nuove modalità sono da utilizzare per i periodi a partire da luglio 2017- La variazione dei precedenti flussi UniEmens sarà effettuata direttamente dall’Istituto.




Condividi!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Confcommercio Verona utilizza i cookies per migliorare l'usabilità del sito. Potete disabilitare i cookie, modificando le impostazioni del vostro browser.