DENUNCIA F-GAS, DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO

Categoria: Norme & Adempimenti
16 Maggio 2017

gas fluoruratiIl regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC,PFCe SF6), abrogando il precedente regolamento n.842/2006, ha tra le altre cose, modificato la disciplina dei controlli destinati a prevenire le perdite di gas dalle apparecchiature che lo contengono. 

 

A decorrere dal 01/01/2017 è cessata la disciplina transitoria che esonerava dai controlli delle perdite le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati.

Entra in vigore integralmente quanto previsto dall’art.4 del regolamento n.517/2014 che tra le altre disposizioni, prevede che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedano affinchè le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

 

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente non sono soggette a controlli delle perdite, purchè le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

 

Si precisa che l’entrata in vigore del regolamento non ha modificato i contenuti della dichiarazione F-Gas ed il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nell’applicazione della dichiarazione resta fissato a 3KG di gas fluorurato ad effetto serra.


Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione è il 31/05/2017 e come per gli anni scorsi avviene tramite il portale dell’ISPRA collegandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas 

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