CCNL TURISMO, ACCORDO 9 FEBBRAIO 2017

receptionIl 9 febbraio 2017, Federalberghi FAITA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo (vedi allegato) che proroga sino al 31 dicembre 2018 la validità del CCNL Turismo, per complessivi 68 mesi (invece dei 36 canonici).


L'accordo prevede altresì riduzioni del costo relativo ai lavoratori assunti prima del 14 novembre 2016 e semplificazioni in materia di contratto a tempo determinato, che si aggiungono alle riduzioni retributive definite con l'accordo del 30 novembre 2016.
Di seguito forniamo in sintesi i punti del nuovo accordo.

 

proroga della vigenza sino al 31 dicembre 2018
L’accodo proroga la vigenza del CCNL Turismo sino al 31 dicembre 2018. Ricordiamo che, a fronte di una durata canonica di 36 mesi la durata è stata prolungata a 68 mesi (dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2018).

 

esclusione dalla retribuzione utile per il TFR
Al fine di contenere le dinamiche di costo relative ai lavoratori in forza prima del 14 novembre 2016, l’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali prevede che siano escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i ratei mensili di quattordicesima mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 - 30 giugno 2019;
- le somme relative ai permessi non goduti entro l’anno di competenza (da pagare entro il 30 giugno dell’anno successivo) in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.

Tali disposizioni:

- si applicano ai rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014;
- possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 14 novembre 2016, qualora agli stessi vengano applicati i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014.

contratti a termine – proroghe e rinnovi (c.d. stop-and-go)
L’accordo interviene sulla durata degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo che l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede in 10 o 20 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.
Per i contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017, la durata di tali intervalli è fissata in 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.
Restano ferme le disposizioni dell’articolo 87, commi 2 e 3, del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall’accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014 e dall’accordo 16 giugno 2014, alla luce delle quali le disposizioni di legge relative allo stop-and-go non trovano applicazione con riferimento:

- ai contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
- nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.), con disoccupati con più̀ di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.

aziende di nuova adesione
L’accordo prevede che i datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione al CCNL Turismo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento pari o superiore a quello previsto dall’accordo del 18 gennaio 2014, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all’accordo stipulato il 30 novembre 2016.
Al riguardo, nel rammentare che il trattamento economico “a regime” previsto dal nostro CCNL è inferiore a quello previsto da altri contratti, si evidenzia che - per usufruire di tale vantaggio - è necessario che le adesioni intervengano prima del 31 dicembre 2017, per evitare di consolidare il maggior costo che altri contratti prevedono a decorrere dal 1° gennaio 2018.

testo unico contrattuale
Le parti hanno concordato di completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.


ALLEGATO

pdfadobeaccordo_ccnlturismo_09022017.pdf






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