QUAL È LA PERCENTUALE MASSIMA DEL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVA AGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

DOMANDA

Vorrei sapere qual è la percentuale massima del credito d'imposta relativa agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare spettante ai soggetti che ne hanno fatto richiesta nel 2016?

 

 

RISPOSTA

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2016, è stata disposta la misura percentuale massima del credito d'imposta spettante in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, relativa al credito richiesto nel 2016. Tale misura è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2016. Il credito d'imposta è utilizzabile presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal 24 giugno 2016.

 

L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Le risorse stanziate per il 2016, pari a 80 milioni di euro, coprono interamente l'ammontare complessivo del credito richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2016.

 

Inoltre, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 23 giugno 2016, è stato istituito il codice tributo: "6867 - Credito d'imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di attribuzione del credito, nel formato "AAAA".




Confcommercio Verona utilizza i cookies per migliorare l'usabilità del sito. Potete disabilitare i cookie, modificando le impostazioni del vostro browser.