E' POSSIBILE BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI FISCALI RESIDUE DI UN BOX VENDUTO INSIEME A QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI UN NUOVO BOX?

DOMANDA

Sono proprietario di una prima casa con relativo garage auto. Per 5 anni mi sono avvalso del recupero fiscale del 36% relativo al box auto. In questi giorni sto vendendo la mia prima casa e relativo box in quanto acquistata un'altra con relativo box e relativo recupero fiscale del 50% . Posso continuare a portare in detrazione il 36% del 1° box ed usufruire della detrazione del 50% per il box acquistato nella seconda prima casa? Vi chiedo un aiuto perché nel rogito va indicata questa situazione di detrazione fiscale.

 

 

RISPOSTA

La detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è prevista dall’art. 16 bis del TUIR e riguarda, fra l’altro, gli “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”.

La medesima disposizione stabilisce anche che “In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare”.


Ne discende che le parti sono libere di accordarsi affinché la detrazione non utilizzata dal venditore non sia trasferita in capo all’acquirente, mantenendo il cedente il diritto alla detrazione fiscale delle rate residue. Tale accordo però deve essere necessariamente formalizzato nell’atto notarile di vendita dell’immobile principale e della relativa pertinenza.


Poiché non è previsto un numero massimo di immobili agevolabili, non vi è alcuna incompatibilità fra il mantenimento della detrazione delle rate residue del box venduto, risultante dall’atto di vendita, e la fruizione della medesima tipologia di detrazione per il nuovo box acquistato, purché soggetto al vincolo pertinenziale con la nuova abitazione.

 

Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.


Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.




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