ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI

receptionLa Legge di Stabilità 2015 al fine di promuovere una stabile occupazione ha introdotto un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza nell’anno 2015 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015). 

 

Siccome lo scopo della legge è quello di favorire le forme di occupazione stabile la misura si applica anche alla trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Sono comprese nell’agevolazione le assunzioni dei dirigenti mentre vengono escluse quelle con lavoro intermittente, lavoro domestico e contratto di apprendistato (che mantiene però le proprie riduzioni contributive).
Per poter fruire dell’agevolazione il lavoratore assunto non deve avere avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Inoltre l’esonero non spetta per i dipendenti che nei mesi di ottobre - novembre- dicembre 2014 hanno già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume nel 2015, a tale proposito vanno considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
A questo riguardo va notato che si parla di rapporti di lavoro a tempo indeterminato perciò sono invece ammessi, ad esempio, precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, o con partita iva.
L’agevolazione contributiva spetta per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 8.060 annui (€671,66 mensili).
L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica invece ai contributi dovuti all’INAIL.




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