DA OGGI E' IN VIGORE L'ARTICOLO 62. ECCO COSA CAMBIA

Da oggi, mercoledì 24 Ottobre 2012, entrano in vigore le disposizioni dettate dall'articolo 62 del Decreto Legge 1/2012, convertito nella L. 27/2012, che riordina e disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed in particolare i contratti che hanno oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. Una normativa travagliata, spesso contestata, di cui di seguito riportiamo le principali novità previste.

 

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali: agricoltori, i commercianti al minuto e all'ingrosso, la grande distribuzione, le industrie di trasformazione (in sintesi ogni soggetto che acquista da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti), per ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale.

 

PRODOTTI INTERESSATI

La normativa identifica due categorie:

 

1. Prodotti agricoli (elencati nell'allegato I di cui all'art.38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fra i quali i prodotti di origine vegetale e animale)

2. Prodotti alimentari (tutti prodotti alimentari di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 pertanto qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande).

 

Non rientrano sotto la sfera di applicazione del Decreto: i mangimi, gli animali vivi non utilizzati per il consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco ed i prodotti del tabacco.

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Per la cessione di prodotti agricoli e alimentari diventa necessario stipulare contratti obbligatoriamente in forma scritta che dovranno indicare (a pena di nullità):

 

- la durata;

- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;

- il prezzo;

- le modalità di consegna e di pagamento.

 

Il decreto attuativo prevede che per "forma scritta" può intendersi qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari. 

 

Inoltre, il decreto attuativo prevede che gli elementi essenziali del contratto, in forma scritta, possono essere contenuti anche in contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l) ed m) e nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

 

a) contratti di cessione dei prodotti;

b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;

c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

 

Inoltre, anche in mancanza dei suddetti contratti e accordi quadro, i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture (c.d. "parlanti"), integrati con gli elementi essenziali del contratto, assolvono gli obblighi di legge. In questo caso, documenti di trasporto o fatture devono riportare la seguente dicitura:

 

"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

 

ECCEZIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:

 

- le vendite effettuate al consumatore finale,

- le vendite istantanee, cioè effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito,

- le cessioni effettuate dai soci imprenditori di cooperative agricole alle stesse cooperative,

- le cessioni effettuate ai soci co-imprenditori delle organizzazioni dei produttori alle organizzazioni stesse,

- le cessioni effettuate tra imprenditori ittici.

 

TERMINI DI PAGAMENTO

In riferimento ai termini di pagamento, l'articolo 62 prevede un termine legale (inderogabile dalle parti) per il pagamento:

 

A) 30 GIORNI per i PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI

Secondo il Decreto, sono quei prodotti alimentari che:

 

- riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni,

- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, compresi piante ed erbe aromatiche, anche se posti in involucri protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore ai 60 giorni;

- prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche

- tutti i tipi di latte

 

B) 60 giorni per TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

 

FATTURAZIONE

La fattura può essere di vari tipi:

 

- fattura immediata: va emessa entro le 24 ore del giorno successivo alla consegna

- fattura differita: emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna, da rilasciare previa emissione del documento di trasporto, da indicare in fattura.

 

Il decreto attuativo specifica che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano (in questo caso il creditore si farà rilasciare ricevuta datata e firmata), di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC), di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

 

SANZIONI

Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

 

LA TRANSIZIONE

I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione ai requisiti essenziali, dovranno essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; i commi 2 e 3 dell'art.62 (in riferimento alle condizioni dei contratti ed ai termini di pagamento) si applicheranno automaticamente a tutti i contratti a partire da oggi, 24 Ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.




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