LAVORO A CHIAMATA, NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

baristaIl Ministero del Lavoro ha diramato ulteriori indicazioni concernenti la comunicazione che il datore di lavoro deve effettuare in occasione della 'chiamata' del lavoratore intermittente, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, lettera b), della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta riforma “Fornero”).

Di seguito, riepiloghiamo l’evoluzione recente e lo stato attuale delle disposizioni che regolano la materia, non prive di complessità come si può vedere dalla cronistoria degli avvenimenti.

 

Il quadro di riferimento

La disposizione in argomento, in vigore dal in vigore dal 18 luglio 2012, dispone l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio la durata delle prestazioni di lavoro intermittente.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio di ogni prestazione di lavoro intermittente (o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni), mediante l’invio di sms, fax o posta elettronica.
Il legislatore ha previsto al riguardo l’individuazione, tramite decreto del Ministero del lavoro di concerto col Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, sia delle modalità applicative che di ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
La violazione dell’obbligo è punita con una sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) per ogni lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione.

 

Le prime istruzioni ministeriali
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 18 luglio 2012, n. 18, ha comunicato che, in assenza dell’individuazione delle modalità semplificate di comunicazione, l’adempimento in questione potrà essere effettuato con gli strumenti attualmente operativi (posta elettronica anche non certificata, fax) ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro reperibili sul sito internet del Ministero (www.lavoro.gov.it), indicando senza particolari formalità: i dati identificativi del lavoratore e il giorno o i giorni in cui lo stesso è occupato nell’ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione.
Non è necessario comunicare l’orario in cui il lavoratore sarà occupato nell’ambito della singola giornata. Una sola comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione, purché antecedentemente all’effettivo impiego.
Con la medesima comunicazione, il Ministero ha evidenziato che - fino a quando non verranno date specifiche indicazioni in ordine alle modalità di effettuazione della comunicazione e, in particolare, in ordine al sistema di comunicazione mediante sms - il personale ispettivo adotterà la massima prudenza e cautela nella identificazione dei fenomeni sanzionatori in quanto va comunque assicurata la semplificazione degli adempimenti comunicativi proprio in relazione alle specificità dell’istituto che nasce per far fronte a esigenze organizzative e produttive anche contingenti e non sempre preventivabili.

 

Le istruzioni tecnico operative
E' successivamente intervenuta la nota ministeriale prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012, con la quale sono state disposte nuove modalità operative, affermando nel contempo che, a decorrere dal 13 agosto i datori di lavoro avrebbero dovuto utilizzare esclusivamente tali nuove modalità.

 

Le nostre osservazioni
La repentina introduzione delle nuove modalità avrebbe determinato un grave disagio a carico delle imprese dei nostri settori, che sono tra le maggiori utilizzatrici dell’istituto.
Abbiamo quindi immediatamente rappresentato al Ministero le preoccupazioni indotte dall’entrata in vigore delle nuove modalità con un così breve preavviso, durante la fase di massima intensificazione stagionale dell’attività.
A fronte delle nostre segnalazioni, il Ministero del Lavoro ha disposto l’integrazione delle suddette istruzioni, volta a tener conto delle suddette esigenze.

 

Le ulteriori istruzioni ministeriali
La Direzione Generale delle politiche per il servizi per il lavoro, con comunicazione dell’ 11 agosto, ha comunicato che sino al 15 settembre 2012 <<le comunicazioni potranno continuare a essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro>>.
Con una successiva comunicazione del 13 agosto, la Direzione Generale ha precisato che <<fino al 15 settembre 2012, le comunicazioni per la chiamata del lavoro intermittente potranno essere effettuate sia con le modalità di cui alla circolare n. 18 del 18 luglio 2012 sia con le modalità tecniche di cui alla nota del 10 agosto 2012>>.

Sino al 15 settembre sono pertanto ammesse anche le comunicazioni inviate tramite fax e posta elettronica non certificata inviate alle direzioni territoriali del lavoro.


Comunicazioni dal 16 settembre 2012
Dal 16 settembre 2012 le comunicazioni andranno effettuate tramite:

  •  FAX al numero 848800131
  •  SMS al numero 339-9942256
  •  mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Successivamente verrà approntata anche la modalità di comunicazione on line.

Considerato che sono stabilite regole specifiche per ciascun sistema di comunicazione riteniamo opportuno allegare alla presente copia della nota ministeriale riportante le regole che riguardano i rispettivi adempimenti, unitamente alla modulistica da usare con le relative istruzioni.

 

La modalità meno complicata di comunicazione ci sembra quella tramite fax o, in subordine, quella tramite mail, per cui suggeriamo alle aziende di orientarsi preferibilmente su tali modalità.

 

Segnaliamo da ultimo che tra i dati richiesti dal Ministero va indicato anche il “codice comunicazione di riferimento”, che è reperibile alla “Sezione – Dati Invio” della “comunicazione obbligatoria di assunzione Unificato Lav” che viene effettuata prima dell’assunzione, riportando il numero del “protocollo comunicazione”.

 

Tale documento di solito è conservato da chi elabora le paghe dell’azienda.

 

L’esame delle istruzioni ministeriali ci preoccupa notevolmente in quanto non ci sembra che vadano incontro ad una semplificazione degli adempimenti ma anzi vengano ad incrementare i carichi burocratici per i datori di lavoro, cosa che non mancheremo di far presente in ogni occasione utile per pervenire a regole di più semplice attuazione.

 

  min lav 9 8 2012.pdf

 modulo interm istruzioni.pdf

 Modulo_Intermittenti.pdf




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